Accesso civico generalizzato

  • ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).

L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L’istanza di accesso civico generalizzato deve essere indirizzata all’Università – Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e può essere presentata personalmente all’Ufficio Protocollo dell’Ateneo, o inviata a mezzo raccomandata AR all’ URP o inoltrata tramite PEC all’indirizzo Link identifier #identifier__135131-1accessoatti@ateneo.uniroma3.it (art. 5 c.1)

L’istanza trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dall’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” tramite posta elettronica semplice è valida qualora rispetti una delle seguenti formalità: sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; sottoscritta con firma autografa e presentata unitamente alla copia del documento d’identità. (art. 5 c.2)

L’istanza è presentata preferibilmente utilizzando l’apposito modulo all.3 al regolamento (art. 5 c.5)

Se l’ateneo individua soggetti controinteressati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico una motivata opposizione alla richiesta di accesso mediante la compilazione del modulo all.5 da inoltrare tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Link identifier #identifier__154892-2accessoatti@ateneo.uniroma3.it tramite raccomandata AR o consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Università (art. 9 c.2)

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione di cui all’art. 9 comma 6, entro 15 gg dalla comunicazione da parte dell’Amministrazione possono presentare richiesta di riesame al RPCT dell’Università mediante la compilazione dei moduli (all.4 e all.6) che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell’istanza di riesame (art. 13 c. 1)

L’istanza di riesame deve essere indirizzata all’Università all’attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e può essere presentata personalmente all’Ufficio Protocollo dell’Ateneo, o inviata a mezzo raccomandata AR alla sede legale dell’Università o inoltrata tramite PEC all’indirizzo Link identifier #identifier__192537-3anticorruzione@ateneo.uniroma3.it (art. 13 c.2)

La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del RPCT possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (art. 14 c.1)

Gli allegati indicati da utilizzare sono scaricabili dalla seguente pagina Link identifier #identifier__126988-4MODULISTICA.

Laura Chiarotti 20 Giugno 2023