Informazione, Formazione e Addestramento

Definizioni

(Link identifier #identifier__154747-1D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, art. 2)

  • L’Informazione è definita come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”.
  • La Formazione è definita come il “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
  • L’Addestramento è definito come il “complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.

Il programma di informazione e formazione è gestito dall’Ufficio per la Formazione Professionale del Personale di Ateneo, su proposta del Servizio di Prevenzione e Protezione. I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento.

I destinatari di obblighi informazione e/o formazione sono: il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, il Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente.

I fruitori sono:

  • i lavoratori;
  • i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  • gli addetti antincendio;
  • gli addetti al primo soccorso;
  • i dirigenti e i preposti.

Informazione dei lavoratori

(Link identifier #identifier__71116-2D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, art.36)

“Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:

  • sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro;
  • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi (art. 45 e 46);
  • sui nominativi del Responsabile e degli Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione.”

Formazione dei lavoratori

(Link identifier #identifier__144299-3D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, art.37)

“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.”

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante Accordo in sede permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

 

Informazioni di sistema 11 Ottobre 2022